Art. 7.
(False denunce).

      1. Qualora il lavoratore abbia ingiustamente e falsamente denunciato di avere subìto molestie sessuali sul luogo di lavoro è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della persona accusata.
      2. Il giudice adìto liquida il risarcimento del danno di cui al comma 1 secondo i princìpi e le norme vigenti in materia.